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BOZZA DI DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI RETTORI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE SUI PRINCIPI GENERALI DI
UNA POSSIBILE RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI
DOCENTI UNIVERSITARI
(Questo documento riflette l'orientamento largamente maggioritario
emerso in una riunione dell'apposito gruppo di lavoro coordinato dal
rettore Silvestri, tenutasi presso la CRUI, il 6 febbraio 2003. Hanno
partecipato alla riunione, oltre al coordinatore, i rettori Calzolari,
Castorani, Ciriello, Decleva, Del Tin, Fontanesi, Preti, Rebora e il
prof. Massera, delegato del rettore di Pisa; il rettore Bianchi e il
prof. Cescon, delegato del rettore di Venezia Ca' Foscari, hanno
inviato una nota scritta )
Premessa
La CRUI, nel definire alcuni orientamenti fondamentali in tema di
stato giuridico dei docenti universitari, ribadisce ancora una volta che
i problemi cruciali delle università italiane possono essere risolti
soltanto in un contesto generale di rinnovamento e di sviluppo
dell'alta formazione e della ricerca scientifica. Sarebbe fuorviante un
ennesimo dibattito incentrato esclusivamente sullo stato giuridico, che
polarizzasse l'attenzione dell'opinione pubblica, relegando in secondo
piano i temi, difficili ma ineludibili, del finanziamento, della
governance degli atenei, della valutazione, della valorizzazione dei
giovani ricercatori. Su queste problematiche si gioca oggi il futuro
delle università italiane nella competizione interna e internazionale.
1. Una futura legge sullo stato giuridico dei docenti universitari
dovrebbe contenere alcuni principi fondamentali, da tener fermi a
prescindere dalle scelte specifiche che il Governo e il Parlamento
potranno fare sugli aspetti particolari della disciplina normativa.
2. Un'esigenza primaria in tale delicata materia sembra essere la
determinazione di un catalogo generale dei diritti e dei doveri dei
docenti universitari.
A) L'affermazione e la tutela concreta della libertà della scienza e del
suo insegnamento
Tale principio fondamentale, enunciato in via generale dall'art. 33
della Costituzione, deve trovare pratica attuazione in un catalogo
legislativo delle guarentigie dei docenti universitari, nel quale siano
elencate le situazioni giuridiche protette degli stessi, con riferimento
a valori costituzionalmente rilevanti.
Si potrebbero proporre alcune specificazioni:
a) Libertà di manifestazione del pensiero sia nell'ambito didattico che
in quello scientifico.
b) Il docente non dovrebbe essere chiamato a rispondere sotto nessun
profilo per le opinioni espresse nelle sue attività didattica e di
ricerca e per i voti dati negli organi accademici e nelle altre sedi in
cui partecipa in rappresentanza dell'ateneo o del corpo accademico,
fatte salve la responsabilità penale per reati non di opinione e quella
civile, amministrativa e contabile per atti gestionali.
c) Non dovrebbe essere prevista alcuna restrizione alla mobilità
nazionale ed internazionale dei docenti.
d) Non dovrebbe essere previsto alcun impedimento alla libera
comunicazione delle ricerche scientifiche e, in generale, dei prodotti
culturali delle università, fatte salve le discipline particolari dei
brevetti, del copyright e dello sfruttamento economico delle opere
dell'ingegno.
e) Il docente universitario dovrebbe essere inamovibile e pertanto non
soggetto a trasferimenti contro la sua volontà né a rimozione dal suo
posto, se non con le procedure e le garanzie previste dalla legge
f) Il
docente universitario dovrebbe poter usufruire di congrui periodi di
tempo da dedicare esclusivamente alla ricerca ed
all'aggiornamento; dell'utilizzazione di tali periodi il docente
dovrebbe dare resoconto dettagliato con indicazione delle attività
svolte e dei risultati ottenuti.
g) Nessun rapporto gerarchico dovrebbe esistere tra docenti; le
posizioni di governo, di amministrazione, di valutazione, di vigilanza e
di controllo, interne ed esterne agli atenei, dovrebbero avere
esclusivamente natura funzionale.
h) Le funzioni di valutazione, di vigilanza e di controllo sull'operato
dei docenti dovrebbero essere svolte secondo criteri predefiniti, nelle
linee generali, da una legge del Parlamento.
i) I docenti dovrebbero avere diritto ad una retribuzione da
commisurarsi alla quantità e qualità del loro lavoro, calcolate secondo
criteri generali stabiliti dalla legge.
B) Doveri fondamentali dei docenti
a) Svolgere attività didattica, di orientamento, di tutorato ed in
generale di supporto diretto agli studenti per un minimo di ore annuali
stabilito dalla legge e, per le ore ulteriori, da stabilire con
contratto stipulato con l'ateneo ove esercita le sue funzioni. La
flessibilità dell'impegno didattico del docente dovrebbe essere
commisurata non soltanto alle esigenze individuali dello stesso, ma
anche e soprattutto alla programmazione didattica dei corsi di studio.
b) Svolgere in modo continuativo attività di ricerca scientifica e
trasmettere i relativi risultati agli studenti nelle forme e nei modi
ritenuti dal docente stesso più opportuni, in armonia con la
programmazione didattica dei corsi di studio.
c) Partecipare attivamente alla gestione degli atenei e delle loro
strutture interne, con presenza assidua alle riunioni degli organi
accademici collegiali. L'assenza ingiustificata e protratta dalle
riunioni dovrebbe essere sanzionata allo stesso modo delle
inadempienze didattiche o dei risultati negativi delle verifiche sulla
produttività scientifica.
d) Render conto del concreto adempimento dei loro obblighi
istituzionali nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dalla legge
in generale e dagli statuti degli atenei in particolare.
e) La responsabilità disciplinare dei docenti per gravi mancanze
nell'adempimento dei doveri dovrebbe essere accertata e sanzionata dai
rettori delle università di appartenenza. Allo scopo di evitare arbitri
in senso persecutorio o lassista, la legge dovrebbe operare una
tipizzazione degli illeciti disciplinari e stabilire pure le procedure e
le garanzie del processo disciplinare. Si dovrebbe abolire l'attuale
"corte 4
disciplinare" istituita presso il CUN. Resterebbe fermo ovviamente il
diritto dei docenti di adire il giudice amministrativo contro i
provvedimenti disciplinari adottai dai rettori.
2. Procedure di valutazione comparativa
Bisognerebbe superare l'attuale normativa sulle procedure di
valutazione comparativa ed introdurre, ad un certo punto della
carriera, un giudizio di idoneità nazionale da parte di commissioni
composte per metà da membri elettivi e per metà da membri
sorteggiati. Dovrebbero essere eleggibili o sorteggiabili solo i docenti
che hanno superato positivamente le verifiche periodiche di
produttività scientifica, di cui si dirà in seguito.
Le idoneità dovrebbero essere, per ciascun anno, commisurate, con
un aumento del 20 o 30 % rispetto alle esigenze prospettate dagli
atenei. Questi ultimi dovrebbero essere del tutto liberi di chiamare o
meno gli idonei.
Le commissioni dovrebbero restare in carica per un biennio o un
triennio ed i loro membri non dovrebbero essere confermabili.
Si potrebbe introdurre una differenza nella composizione delle
commissioni giudicatrici, attribuendo carattere nazionale solo a quelle
per l'accesso alla seconda fascia e lasciando invece all'autonomia degli
atenei la determinazione delle commissioni per la terza e la prima
fascia. Ogni ateneo sarebbe così del tutto autonomo nel
reclutamento iniziale e nella attribuzione del massimo grado
accademico, sopportando le conseguenze delle proprie scelte in
termini di prestigio e capacità di attrazione. Il carattere nazionale
dei concorsi di seconda fascia continuerebbe ad assicurare la verifica
uniforme della qualità media dei docenti.
Per evitare abusi, si potrebbe prevedere la partecipazione
obbligatoria alle commissioni per la terza fascia, nominate dai singoli
atenei, di almeno un terzo di professori di altre università.
I concorsi di prima fascia dovrebbero essere banditi in percentuali
prefissate, in sede di programmazione triennale, sul numero dei
professori di seconda fascia.
Non sembra inutile aggiungere che qualunque cambiamento delle
regole concorsuali sarà vano senza una forte coscienza etica dei
professori universitari. Sembrano tuttavia da respingere indebite
generalizzazioni negative, pur se prendono spunto da episodi reali. La
denigrazione delle università italiane fa parte purtroppo di un costume
di superficialità e frivolezza che caratterizza una parte del mondo
politico e giornalistico. Di fronte alle gratuite offese recate da
persone disinformate o in cerca di facili successi mediatici, gli atenei
italiani rispondono con i fatti, dai quali si deduce un costante impegno
all'innovazione ed al miglioramento della qualità, in un contesto di
ristrettezza di risorse che sarebbe considerato inaccettabile in
qualunque altro paese sviluppato.
3. Categorie di docenti universitari
Bisognerebbe articolare il ruolo generale dei professori universitari in
tre fasce, con passaggio dall'una all'altra mediante concorsi.
Gli attuali ricercatori dovrebbero essere inquadrati nella terza fascia.
Per l'accesso a quest'ultima fascia dovrebbe essere titolo preferenziale
il dottorato di ricerca. L'impegno didattico dei professori di terza
fascia dovrebbe essere considerevolmente inferiore a quello delle altre
categorie di docenti.
Bisognerebbe evitare l'estensione di fenomeni di precariato di lunga
durata, foriere di provvedimenti indiscriminati di sanatoria molto
dannosi specie per il ricambio generazionale.
Si dovrebbe prevedere per legge l'obbligo degli atenei di destinare a
concorsi di terza fascia almeno un terzo delle risorse disponibili in
seguito a cessazioni.
4. Verifiche periodiche
I docenti delle tre fasce dovrebbero essere assoggettati a verifiche
periodiche della produttività scientifica e della operosità didattica e
gestionale da parte di commissioni nominate dagli organi accademici dei
singoli atenei, che dovrebbero basarsi su criteri di valutazione chiari
e prefissati. L'eventuale esito negativo della valutazione
dovrebbe precludere ai docenti la progressione economica e l'accesso a
cariche accademiche.
5. Impegno dei docenti
Dovrebbe essere superata l'attuale distinzione tra tempo pieno e
tempo definito. La legge dovrebbe stabilire un minino di impegno
orario e di presenza effettiva nell'università uguale per tutti. Ogni 6
ateneo dovrebbe predisporre condizioni contrattuali specifiche ed
attribuire di conseguenza ulteriori emolumenti, proporzionati
all'impegno aggiuntivo dei docenti, nell'ambito delle risorse
disponibili.
Al di fuori dell'impegno orario derivante dalla legge e dal contratto, i
docenti dovrebbero avere libertà di esercitare attività esterne.
Dovrebbero essere vietate le attività oppositive o concorrenziali con
gli interessi dell'ateneo. Al solo scopo di prevenire queste situazioni,
potrebbero essere previsto l'obbligo di richiedere apposita
autorizzazione preventiva.
6. Criteri generali posti a base delle proposte
Le proposte di cui sopra sono ispirate alla necessità di bilanciare
l'autonomia delle università - liberandole dallo stato di sudditanza
proprio di soggetti "sorvegliati", coerente con una visione
centralistica del sistema - ed il mantenimento di una base generale di
uniformità, imposta dal riconoscimento legale del titolo di studio e
dalla tutela del principio di eguaglianza. Il naturale completamento di
una riforma non corporativa dello stato giuridico deve essere
l'introduzione di una nuova forma di governo degli atenei, fondata sulla
corrispondenza tra potere e responsabilità. Tutte le valutazioni, i
controlli, le verifiche rischiano di rimanere vuote formule o meri
procedimenti burocratici se i soggetti autonomi non hanno poteri
effettivi di governo,
dell'esercizio dei quali devono rispondere a chi li elegge, li nomina o
li sceglie.
L'imperfetta attuazione dell'autonomia genera oggi paradossali
situazioni di responsabilità senza potere o, peggio, di potere senza
responsabilità, che nascono dalla confusione delle competenze,
dall'oscurità dei testi normativi, dal disordinato incrociarsi di
decisioni nazionali e locali. Le università hanno bisogno di poche leggi
chiare e di molta valutazione dei risultati. Il resto deve essere
lasciato all'autonomia, senza eccessivi timori.
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