BOZZA DI DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE SUI PRINCIPI GENERALI DI UNA POSSIBILE RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

(Questo documento riflette l'orientamento largamente maggioritario emerso in una riunione dell'apposito gruppo di lavoro coordinato dal rettore Silvestri, tenutasi presso la CRUI, il 6 febbraio 2003. Hanno partecipato alla riunione, oltre al coordinatore, i rettori Calzolari, Castorani, Ciriello, Decleva, Del Tin, Fontanesi, Preti, Rebora e il prof. Massera, delegato del rettore di Pisa; il rettore Bianchi e il prof. Cescon, delegato del rettore di Venezia Ca' Foscari, hanno inviato una nota scritta )

Premessa

La CRUI, nel definire alcuni orientamenti fondamentali in tema di stato giuridico dei docenti universitari, ribadisce ancora una volta che i problemi cruciali delle università italiane possono essere risolti soltanto in un contesto generale di rinnovamento e di sviluppo dell'alta formazione e della ricerca scientifica. Sarebbe fuorviante un ennesimo dibattito incentrato esclusivamente sullo stato giuridico, che polarizzasse l'attenzione dell'opinione pubblica, relegando in secondo piano i temi, difficili ma ineludibili, del finanziamento, della governance degli atenei, della valutazione, della valorizzazione dei giovani ricercatori. Su queste problematiche si gioca oggi il futuro delle università italiane nella competizione interna e internazionale.

1. Una futura legge sullo stato giuridico dei docenti universitari dovrebbe contenere alcuni principi fondamentali, da tener fermi a prescindere dalle scelte specifiche che il Governo e il Parlamento potranno fare sugli aspetti particolari della disciplina normativa.

2. Un'esigenza primaria in tale delicata materia sembra essere la determinazione di un catalogo generale dei diritti e dei doveri dei docenti universitari.

A) L'affermazione e la tutela concreta della libertà della scienza e del suo insegnamento Tale principio fondamentale, enunciato in via generale dall'art. 33 della Costituzione, deve trovare pratica attuazione in un catalogo legislativo delle guarentigie dei docenti universitari, nel quale siano elencate le situazioni giuridiche protette degli stessi, con riferimento a valori costituzionalmente rilevanti.

Si potrebbero proporre alcune specificazioni:

a) Libertà di manifestazione del pensiero sia nell'ambito didattico che in quello scientifico.

b) Il docente non dovrebbe essere chiamato a rispondere sotto nessun profilo per le opinioni espresse nelle sue attività didattica e di ricerca e per i voti dati negli organi accademici e nelle altre sedi in cui partecipa in rappresentanza dell'ateneo o del corpo accademico, fatte salve la responsabilità penale per reati non di opinione e quella civile, amministrativa e contabile per atti gestionali.

c) Non dovrebbe essere prevista alcuna restrizione alla mobilità nazionale ed internazionale dei docenti.

d) Non dovrebbe essere previsto alcun impedimento alla libera comunicazione delle ricerche scientifiche e, in generale, dei prodotti culturali delle università, fatte salve le discipline particolari dei brevetti, del copyright e dello sfruttamento economico delle opere dell'ingegno.

e) Il docente universitario dovrebbe essere inamovibile e pertanto non soggetto a trasferimenti contro la sua volontà né a rimozione dal suo posto, se non con le procedure e le garanzie previste dalla legge

f) Il docente universitario dovrebbe poter usufruire di congrui periodi di tempo da dedicare esclusivamente alla ricerca ed all'aggiornamento; dell'utilizzazione di tali periodi il docente dovrebbe dare resoconto dettagliato con indicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

g) Nessun rapporto gerarchico dovrebbe esistere tra docenti; le posizioni di governo, di amministrazione, di valutazione, di vigilanza e di controllo, interne ed esterne agli atenei, dovrebbero avere esclusivamente natura funzionale.

h) Le funzioni di valutazione, di vigilanza e di controllo sull'operato dei docenti dovrebbero essere svolte secondo criteri predefiniti, nelle linee generali, da una legge del Parlamento.

i) I docenti dovrebbero avere diritto ad una retribuzione da commisurarsi alla quantità e qualità del loro lavoro, calcolate secondo criteri generali stabiliti dalla legge.

B) Doveri fondamentali dei docenti

a) Svolgere attività didattica, di orientamento, di tutorato ed in generale di supporto diretto agli studenti per un minimo di ore annuali stabilito dalla legge e, per le ore ulteriori, da stabilire con contratto stipulato con l'ateneo ove esercita le sue funzioni. La flessibilità dell'impegno didattico del docente dovrebbe essere commisurata non soltanto alle esigenze individuali dello stesso, ma anche e soprattutto alla programmazione didattica dei corsi di studio.

b) Svolgere in modo continuativo attività di ricerca scientifica e trasmettere i relativi risultati agli studenti nelle forme e nei modi ritenuti dal docente stesso più opportuni, in armonia con la programmazione didattica dei corsi di studio.

c) Partecipare attivamente alla gestione degli atenei e delle loro strutture interne, con presenza assidua alle riunioni degli organi accademici collegiali. L'assenza ingiustificata e protratta dalle riunioni dovrebbe essere sanzionata allo stesso modo delle inadempienze didattiche o dei risultati negativi delle verifiche sulla produttività scientifica.

d) Render conto del concreto adempimento dei loro obblighi istituzionali nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dalla legge in generale e dagli statuti degli atenei in particolare.

e) La responsabilità disciplinare dei docenti per gravi mancanze nell'adempimento dei doveri dovrebbe essere accertata e sanzionata dai rettori delle università di appartenenza. Allo scopo di evitare arbitri in senso persecutorio o lassista, la legge dovrebbe operare una tipizzazione degli illeciti disciplinari e stabilire pure le procedure e le garanzie del processo disciplinare. Si dovrebbe abolire l'attuale "corte 4 disciplinare" istituita presso il CUN. Resterebbe fermo ovviamente il diritto dei docenti di adire il giudice amministrativo contro i provvedimenti disciplinari adottai dai rettori.

2. Procedure di valutazione comparativa

Bisognerebbe superare l'attuale normativa sulle procedure di valutazione comparativa ed introdurre, ad un certo punto della carriera, un giudizio di idoneità nazionale da parte di commissioni composte per metà da membri elettivi e per metà da membri sorteggiati. Dovrebbero essere eleggibili o sorteggiabili solo i docenti che hanno superato positivamente le verifiche periodiche di produttività scientifica, di cui si dirà in seguito.

Le idoneità dovrebbero essere, per ciascun anno, commisurate, con un aumento del 20 o 30 % rispetto alle esigenze prospettate dagli atenei. Questi ultimi dovrebbero essere del tutto liberi di chiamare o meno gli idonei.

Le commissioni dovrebbero restare in carica per un biennio o un triennio ed i loro membri non dovrebbero essere confermabili.

Si potrebbe introdurre una differenza nella composizione delle commissioni giudicatrici, attribuendo carattere nazionale solo a quelle per l'accesso alla seconda fascia e lasciando invece all'autonomia degli atenei la determinazione delle commissioni per la terza e la prima fascia. Ogni ateneo sarebbe così del tutto autonomo nel reclutamento iniziale e nella attribuzione del massimo grado accademico, sopportando le conseguenze delle proprie scelte in termini di prestigio e capacità di attrazione. Il carattere nazionale dei concorsi di seconda fascia continuerebbe ad assicurare la verifica uniforme della qualità media dei docenti.

Per evitare abusi, si potrebbe prevedere la partecipazione obbligatoria alle commissioni per la terza fascia, nominate dai singoli atenei, di almeno un terzo di professori di altre università.

I concorsi di prima fascia dovrebbero essere banditi in percentuali prefissate, in sede di programmazione triennale, sul numero dei professori di seconda fascia.

Non sembra inutile aggiungere che qualunque cambiamento delle regole concorsuali sarà vano senza una forte coscienza etica dei professori universitari. Sembrano tuttavia da respingere indebite generalizzazioni negative, pur se prendono spunto da episodi reali. La denigrazione delle università italiane fa parte purtroppo di un costume di superficialità e frivolezza che caratterizza una parte del mondo politico e giornalistico. Di fronte alle gratuite offese recate da persone disinformate o in cerca di facili successi mediatici, gli atenei italiani rispondono con i fatti, dai quali si deduce un costante impegno all'innovazione ed al miglioramento della qualità, in un contesto di ristrettezza di risorse che sarebbe considerato inaccettabile in qualunque altro paese sviluppato.

3. Categorie di docenti universitari

Bisognerebbe articolare il ruolo generale dei professori universitari in tre fasce, con passaggio dall'una all'altra mediante concorsi.

Gli attuali ricercatori dovrebbero essere inquadrati nella terza fascia.

Per l'accesso a quest'ultima fascia dovrebbe essere titolo preferenziale il dottorato di ricerca. L'impegno didattico dei professori di terza fascia dovrebbe essere considerevolmente inferiore a quello delle altre categorie di docenti.

Bisognerebbe evitare l'estensione di fenomeni di precariato di lunga durata, foriere di provvedimenti indiscriminati di sanatoria molto dannosi specie per il ricambio generazionale.

Si dovrebbe prevedere per legge l'obbligo degli atenei di destinare a concorsi di terza fascia almeno un terzo delle risorse disponibili in seguito a cessazioni.

4. Verifiche periodiche

I docenti delle tre fasce dovrebbero essere assoggettati a verifiche periodiche della produttività scientifica e della operosità didattica e gestionale da parte di commissioni nominate dagli organi accademici dei singoli atenei, che dovrebbero basarsi su criteri di valutazione chiari e prefissati. L'eventuale esito negativo della valutazione dovrebbe precludere ai docenti la progressione economica e l'accesso a cariche accademiche.

5. Impegno dei docenti

Dovrebbe essere superata l'attuale distinzione tra tempo pieno e tempo definito. La legge dovrebbe stabilire un minino di impegno orario e di presenza effettiva nell'università uguale per tutti. Ogni 6 ateneo dovrebbe predisporre condizioni contrattuali specifiche ed attribuire di conseguenza ulteriori emolumenti, proporzionati all'impegno aggiuntivo dei docenti, nell'ambito delle risorse disponibili.

Al di fuori dell'impegno orario derivante dalla legge e dal contratto, i docenti dovrebbero avere libertà di esercitare attività esterne.

Dovrebbero essere vietate le attività oppositive o concorrenziali con gli interessi dell'ateneo. Al solo scopo di prevenire queste situazioni, potrebbero essere previsto l'obbligo di richiedere apposita autorizzazione preventiva.

6. Criteri generali posti a base delle proposte

Le proposte di cui sopra sono ispirate alla necessità di bilanciare l'autonomia delle università - liberandole dallo stato di sudditanza proprio di soggetti "sorvegliati", coerente con una visione centralistica del sistema - ed il mantenimento di una base generale di uniformità, imposta dal riconoscimento legale del titolo di studio e dalla tutela del principio di eguaglianza. Il naturale completamento di una riforma non corporativa dello stato giuridico deve essere l'introduzione di una nuova forma di governo degli atenei, fondata sulla corrispondenza tra potere e responsabilità. Tutte le valutazioni, i controlli, le verifiche rischiano di rimanere vuote formule o meri procedimenti burocratici se i soggetti autonomi non hanno poteri effettivi di governo, dell'esercizio dei quali devono rispondere a chi li elegge, li nomina o li sceglie.

L'imperfetta attuazione dell'autonomia genera oggi paradossali situazioni di responsabilità senza potere o, peggio, di potere senza responsabilità, che nascono dalla confusione delle competenze, dall'oscurità dei testi normativi, dal disordinato incrociarsi di decisioni nazionali e locali. Le università hanno bisogno di poche leggi chiare e di molta valutazione dei risultati. Il resto deve essere lasciato all'autonomia, senza eccessivi timori.